Quale aliquota di imposta di fabbricazione sulla benzina stabilisce il Decreto-Legge 503/1954?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 503/1954 modifica l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, fissandola in 11.200 lire per quintale. Questa norma si applica ai prodotti petroliferi, in particolare alla benzina destinata al consumo interno, ed è parte del regime fiscale dei carburanti disciplinato dal decreto-legge del 1939. La disposizione riguarda sia l'imposta di fabbricazione vera e propria che la corrispondente sovraimposta di confine, rappresentando un intervento straordinario e urgente del Governo per modificare la tassazione su questo prodotto essenziale. Gli aggiornamenti successivi (1956 e 1958) hanno aggiunto ulteriori sovrimposte addizionali temporanee, inizialmente di 1.780 lire al quintale e successivamente ridotte al 50% fino al 31 dicembre 1958, dimostrando come questa materia sia stata soggetta a frequenti variazioni per esigenze di bilancio.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 503/1954
# DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503
## Modificazione all'imposta di fabbricazione sulla benzina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per la benzina è stabilita nella misura di lire 11.200 per quintale. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che alla imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovraimposta di confine, previste dal presente articolo, viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 1780 al quintale. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415 , come modificato dal D.L. 17 ottobre 1958, n. 938 , convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 1958, n. 1070 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 10 novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento. La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.
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Il Decreto-Legge 503/1954 è il riferimento normativo per l'imposta di fabbricazione sulla benzina, sovraimposta di confine e regime fiscale dei prodotti petroliferi. Commercialisti e aziende operanti nel settore energetico lo consultano per comprendere la tassazione indiretta sui carburanti, le aliquote applicabili e le modifiche temporanee delle imposte addizionali sulla benzina.
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