Quali sono i limiti alle spese facoltative nei bilanci di comuni e province secondo la Legge 506/1955?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 506/1955 disciplina i limiti massimi che comuni e province possono destinare a spese facoltative (cioè non obbligatorie) nei loro bilanci. La norma si applica agli enti locali e stabilisce che queste spese non possono superare il 20% delle entrate ordinarie effettive per i comuni e le province di maggiori dimensioni, mentre la percentuale scende al 10% per quelli più piccoli. Questo meccanismo a due livelli mira a garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali, evitando che spendano in modo eccessivo in attività discrezionali. La legge prevede però un'eccezione importante: le percentuali possono essere aumentate fino al 25% e al 15% qualora le spese riguardino esclusivamente assistenza all'infanzia bisognosa (alimentare, sanitaria e scolastica), purché gestite direttamente dal comune o destinate a strutture riconosciute come asili, maternità e patronati scolastici. In questo caso, almeno il 30% della maggiorazione deve essere destinato al Patronato scolastico locale, garantendo così una destinazione controllata delle risorse aggiuntive verso finalità sociali specifiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 giugno 1955, n. 506
Testo normativo
LEGGE n. 506/1955
# LEGGE 12 giugno 1955, n. 506
## Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali
e comunali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il quarto e quinto comma dell'art. 314 dei testo unico della legge comunale e provinciale, approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , sono così modificati: "Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie. "Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite". Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346 , è così modificato: "Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre the tale aumento riguardi esclusivamente spese per la assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. "In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La Legge 506/1955 è il riferimento normativo per i limiti alle spese facoltative nei bilanci provinciali e comunali, disciplinando percentuali sulle entrate ordinarie e deroghe per spese di assistenza all'infanzia. Sindaci, ragionieri comunali e revisori dei conti consultano questa norma per verificare la conformità dei bilanci locali, le soglie di spesa discrezionale e i vincoli per contributi a enti di assistenza sociale e scolastica.
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