Legge Imposte Indirette

Legge 516/1910

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno. (010U0516)

Pubblicato: 02/08/1910 In vigore dal: 17/07/1910 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 17 luglio 1910, n. 516

Testo normativo

LEGGE n. 516/1910 # LEGGE 17 luglio 1910, n. 516 ## Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno. (010U0516) Art. 1 Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale. La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.

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