Legge Internazionale

Legge 516/1931

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930). (031U0516)

Pubblicato: 23/05/1931 In vigore dal: 09/04/1931 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 aprile 1931, n. 516

Testo normativo

LEGGE n. 516/1931 # LEGGE 9 aprile 1931, n. 516 ## Conversione in legge del R. decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930). (031U0516) Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815 , che ha dato esecuzione ai seguenti Atti internazionali, stipulati fra l'Italia ed altri Stati, per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja 1929-30 - Parigi 1930); 1. Accordo del 30 agosto 1929 relativo alle Commissioni di conciliazione franco-germanica e belgo-germanica istituite con i Trattati di Locarno; 2. Protocollo in data 31 agosto 1929 e suoi annessi concernente l'approvazione di massima del Rapporto degli esperti, il regolamento di diverse questioni relative alla sua applicazione e la costituzione di vari Comitati destinati a prepararne l'esecuzione; 3. Accordo del 20 gennaio 1930 e relativi annessi con la Germania; 4. Accordo con l'Austria in data 20 gennaio 1930; 5. Accordo con la Bulgaria in data 20 gennaio 1930 e dichiarazione annessa; 6. Accordo relativo alle obbligazioni ungheresi risultanti dal Trattato del Trianon, con relativi allegati parafati, stipulato il 20 gennaio 1930; 7. Accordo in data 20 gennaio 1930 con la Cecoslovacchia; 8. Convenzione concernente la «Banque des Reglements internationaux» con annesso statuto della Banca medesima, stipulata il 20 gennaio 1930; 9. Accordo 20 gennaio 1930 relativo al «memorandum» aggiunto al Rapporto degli esperti del 7 giugno 1929; 10. Accordo 20 gennaio 1930 fra le Potenze creditrici della Germania; 11. Accordo fra le Potenze creditrici dell'Austria, Ungheria, Bulgaria e per il debito di liberazione, stipulato il 20 gennaio 1930; 12. Accordo relativo alla mobilizzazione di una frazione della parte non differibile delle annualità del «Nuovo Piano» in data 20 gennaio 1930; 13. Scambio di lettere relativo all'accordo tedesco-americano in data 20 gennaio 1930; 14. Scambio di lettere relativo alle tariffe della Compagnia delle strade ferrate germaniche, in data 20 gennaio 1930; 15. Disposizioni transitorie, in data 20 gennaio 1930; 16. Lettere in data 16 gennaio 1930 indirizzate al presidente della Conferenza dai plenipotenziari belgi e tedeschi riguardo all'Accordo fra i rispettivi Governi per i marchi tedeschi nel Belgio; 17. Accordo del 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Germania per la sistemazione definitiva delle questioni ancora insolute di cui alla parte 10 del Trattato di Versaglia, con annesso scambio di note; 18. Accordo 20 gennaio 1930 fra l'Italia e la Bulgaria per il Tribunale arbitrale misto ed i beni, diritti ed interessi bulgari; 19. Accordo del 20 gennaio 1930 fra l'Italia e la Bulgaria per le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra, con annessa lettera del delegato italiano; 20. Accordo 20 gennaio 1930 fra l'Italia e la Cecoslovacchia circa il regolamento dei crediti reciproci; 21. Accordo del 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Polonia per il pagamento delle spese di occupazione in Alta Slesia; 22. Accordo 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Romania relativo all'abbuone delle ultime dieci rate del credito italiano verso la Romania risultante dalla Convenzione 15 giugno 1926; 23. Dichiarazioni in data 18 gennaio 1930 dei delegati italiano, britannico, francese e giapponese relative all'oro di cui agli articoli 116 e 259 del Trattato di Versaglia; 24. Scambio di note in data 19 gennaio 1930 tra l'Italia e l'Austria per i buoni «relief»; 25. Lettera in data 20 gennaio 1930 del Ministro delle finanze francese, con la quale il Governo francese garantisce al Governo italiano il pagamento integrale di 37 annualità di marchi germanici tre milioni e cinquecentomila ognuna; 26. Accordi di Parigi del 28 aprile 1930 concernenti le questioni ungheresi e annessi relativi agli Accordi medesimi, stipulati in esecuzione dell'Accordo di cui al n. 6 del presente articolo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Grandi - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. --------------- N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero a suo tempo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1930, n. 148 (supplemento).

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