Quali sono le modalità e la durata della proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi secondo il decreto-legge 518/1957?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 518/1957 prolunga fino al 30 giugno 1959 l'esenzione dal diritto erariale (imposta di fabbricazione) applicabile al saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi sottoposti a dezuccherazione. Questa agevolazione era stata precedentemente introdotta dal decreto-legge 1109/1956 e viene ora estesa per un ulteriore periodo, ritenuto necessario e urgente dal Governo. La norma riguarda i produttori di zucchero che operano la dezuccherazione dei melassi, settore rilevante per l'industria saccarifera nazionale. L'esenzione non è automatica, ma viene applicata su contingenti annuali di saccarosio che il Ministro delle Finanze fissa di concerto con i Ministri dell'Industria e dell'Agricoltura. I contingenti esentati vengono assegnati ai singoli produttori in base alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento e alle rispettive esigenze lavorative, garantendo una distribuzione proporzionata tra gli operatori del settore.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 luglio 1957, n. 518
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 518/1957
# DECRETO-LEGGE 11 luglio 1957, n. 518
## Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto
nei melassi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1924, n. 193, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la esenzione dal diritto erariale sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, istituito con l' art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Il comma aggiunto all' art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente: "Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative".
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Il decreto-legge 518/1957 disciplina l'esenzione dal diritto erariale su melassi e dezuccherazione, rappresentando un'agevolazione fiscale per l'industria saccarifera. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa norma nel calcolo delle imposte di fabbricazione, nella gestione dei contingenti annuali e nella documentazione relativa alla produzione nazionale di saccarosio. La norma si collega al testo unico del 1924 sulle imposte di fabbricazione su zucchero e materie zuccherine, rilevante per la corretta determinazione dei costi e dei benefici fiscali.
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