Legge Imposte_Indirette

Legge 518/1957

Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

Pubblicato: 12/07/1957 In vigore dal: 11/07/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1957, n. 518

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 518/1957 # DECRETO-LEGGE 11 luglio 1957, n. 518 ## Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1924, n. 193, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la esenzione dal diritto erariale sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, istituito con l' art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Il comma aggiunto all' art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 , con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente: "Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative".

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