Legge Contabilità

Legge 518/1960

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749.

Pubblicato: 11/06/1960 In vigore dal: 19/05/1960 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Legge 518/1960 riguardo al rimborso del Fondo massa della Guardia di finanza?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 518/1960 autorizza lo Stato italiano a rimborsare in un'unica soluzione al Fondo massa del Corpo della Guardia di finanza un credito residuo derivante da anticipazioni che il Fondo aveva concesso allo Stato stesso. Questo credito era sorto sulla base di tre normative precedenti: la legge del 1913 n. 644, la legge del 1922 n. 388 e il regio decreto del 1923 n. 749. L'anticipazione originaria era stata destinata specificamente alla costruzione di una caserma della Guardia di finanza a Roma. La norma rappresenta quindi un atto di regolamento contabile tra lo Stato e un ente pubblico, finalizzato a estinguere un debito storico accumulatosi nel tempo. Per gli uffici amministrativi dello Stato e per la Guardia di finanza, questa legge costituiva l'autorizzazione necessaria per procedere al pagamento definitivo di tale credito, eliminando così una passività di lunga data nei bilanci dell'amministrazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 maggio 1960, n. 518

Testo normativo

LEGGE n. 518/1960 # LEGGE 19 maggio 1960, n. 518 ## Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388 , e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 , per la costruzione di una caserma, per la Guardia di finanza in Roma.

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La Legge 518/1960 riguarda il rimborso di anticipazioni concesse da fondi pubblici allo Stato, un istituto rilevante per la contabilità pubblica e la gestione dei fondi di dotazione degli enti pubblici. Commercialisti che operano con amministrazioni pubbliche e consulenti di enti statali consultano questa normativa per comprendere le modalità di regolamento dei crediti storici, l'estinzione di debiti pluriennali e le autorizzazioni legislative necessarie per pagamenti in unica soluzione.

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