Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari.
Quali sono le competenze e la composizione dei Sottocomitati degli agenti di cambio per la determinazione del valore dei titoli ai fini tributari secondo la Legge 520/1951?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 520/1951 autorizza i presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati specializzati nella determinazione del valore dei titoli per finalità fiscali, in particolare per l'applicazione dell'imposta di negoziazione. Ogni Sottocomitato è composto da tre agenti di cambio, di cui almeno uno con funzioni di presidente deve far parte del Comitato direttivo stesso. La norma prevede l'integrazione di ciascun Sottocomitato con due funzionari pubblici: uno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette e uno dell'Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro delle finanze. Alle riunioni possono partecipare inoltre, con voto consultivo, l'ispettore del Tesoro preposto alla vigilanza della borsa e altri funzionari di pari grado quando necessario. I Sottocomitati hanno durata biennale, coincidente con il mandato del presidente del Comitato direttivo che li ha nominati, e decadono automaticamente al termine di tale periodo.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 giugno 1951, n. 520
Testo normativo
LEGGE n. 520/1951
# LEGGE 5 giugno 1951, n. 520
## Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di
cambio a costituire Sottocomitati competenti a determinare il valore
dei titoli ai fini tributari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469, e 20 febbraio 1950, n. 78 , può essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del presidente del Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato è integrato con un funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette suoli affari e con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze. Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della, borsa, ed occorrendo, altri funzionari di grado non inferiore al settimo, designati dai Ministro per il tesoro.
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La Legge 520/1951 disciplina la valutazione dei titoli per l'imposta di negoziazione, istituto rilevante per commercialisti e consulenti tributari che operano nel settore finanziario e borsistico. La norma riguarda la determinazione del valore fiscale dei titoli, la composizione degli organi valutativi e il coordinamento tra agenti di cambio e amministrazioni fiscali (imposte dirette e indirette), aspetti fondamentali per la corretta applicazione della tassazione sulle operazioni di borsa.
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