Legge Imposte Locali

Legge 527/1956

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.

Pubblicato: 19/06/1956 In vigore dal: 23/05/1956 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la legge 527/1956 alla tassazione dei combustibili gassosi secondo la legge 703/1952?

Spiegato da FiscoAI
La legge 527/1956 modifica l'articolo 24 della legge 703/1952 in materia di finanza locale, specificamente riguardante la tassazione dei combustibili. La norma introduce un regime di imposizione differenziato per il gas destinato a illuminazione, riscaldamento e usi domestici, sia in forma libera che in bombole. La modifica stabilisce un'aliquota fissa di 1,50 lire per metro cubo per i gas fino a 4.500 calorie, mentre per i gas con potere calorifico superiore alle 4.500 calorie l'imposta è calcolata in proporzione al contenuto energetico. Questa disposizione rappresenta un adeguamento del sistema tributario locale per razionalizzare la tassazione dei combustibili gassosi in base alle loro caratteristiche tecniche e al loro utilizzo prevalentemente domestico.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 maggio 1956, n. 527

Testo normativo

LEGGE n. 527/1956 # LEGGE 23 maggio 1956, n. 527 ## Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Nell' art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , la voce "Combustibili" è così modificata: Unita Imposta di misura (in lire) Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici: fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50 oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO

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La legge 527/1956 riguarda l'imposizione locale sui combustibili gassosi e modifica il regime fiscale previsto dalla legge 703/1952 sulla finanza locale. Commercialisti e amministratori comunali consultano questa norma per comprendere la tassazione differenziata del gas per illuminazione e riscaldamento, nonché il calcolo proporzionale dell'imposta in base al potere calorifico e alle unità di misura (metri cubi).

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