Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.
Quale aumento di contribuzione è stato stabilito dalla Legge 536/1967 per il Fondo di previdenza degli impiegati delle esattorie e ricevitorie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 536/1967 interviene sul sistema previdenziale degli impiegati che lavorano presso le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, modificando l'aliquota contributiva precedentemente fissata. A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza viene aumentato al 7,70% della retribuzione contributiva, secondo quanto previsto dalla legge 377/1958. Questa norma riguarda specificamente il personale dipendente da questi enti pubblici incaricati della riscossione delle imposte dirette. L'aumento rappresenta un adeguamento della misura contributiva necessario per garantire la sostenibilità del fondo previdenziale. Per i datori di lavoro (esattorie e ricevitorie), questo comporta un incremento degli oneri contributivi da versare per i propri dipendenti, con riflessi sulla gestione del bilancio e sulla contabilità del personale.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 giugno 1967, n. 536
Testo normativo
LEGGE n. 536/1967
# LEGGE 27 giugno 1967, n. 536
## Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli
impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n.
377.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell' articolo 10, n. 2 ), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 , è aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.
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La Legge 536/1967 disciplina i contributi previdenziali per il Fondo di previdenza degli impiegati di esattorie e ricevitorie, modificando l'aliquota contributiva secondo quanto previsto dalla legge 377/1958. Commercialisti e responsabili del personale devono considerare questa normativa per il corretto calcolo dei contributi obbligatori, della retribuzione contributiva e degli adempimenti verso gli enti previdenziali pubblici.
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