Legge Contabilità

Legge 54/1956

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.

Pubblicato: 28/02/1956 In vigore dal: 04/02/1956 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 54/1956 riguardo alla gestione e discriminazione dei finanziamenti statali tra diversi fondi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 54/1956 disciplina le modalità di gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato, in particolare quelli erogati attraverso l'Istituto Mobiliare Italiano. La norma prevede che tra il Ministero del Tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare Italiano venga stipulata una convenzione per operare una discriminazione contabile tra finanziamenti provenienti da fonti normative diverse, al fine di tenere separate le gestioni all'interno di un'unica contabilità. In concreto, la legge richiede di distinguere i finanziamenti tratti dalle leggi del 1949 e 1950 (nn. 730 e 723) da quelli della legge 1425/1948, considerando questi ultimi come concessi ai mutuatari per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari. La norma inoltre specifica quali crediti di capitale e interesse erano già stati trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno in base a precedenti disposizioni legislative, creando un quadro normativo per la tracciabilità e la corretta imputazione dei finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo del Mezzogiorno.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54

Testo normativo

LEGGE n. 54/1956 # LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54 ## Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare italiano, verrà operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto Mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723 , e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425 , al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari. I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell' art. 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646 , sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative: legge 21 agosto 1949, n. 730 ; legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1 ; legge 30 luglio 1950, n. 723 ; legge 4 novembre 1950, n. 922 .

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La Legge 54/1956 è il riferimento normativo per la gestione dei finanziamenti statali e garantiti dallo Stato, in particolare per quanto riguarda la discriminazione contabile tra diverse fonti di finanziamento, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare Italiano. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico la consultano per questioni relative a trasferimenti di crediti, tracciabilità dei fondi pubblici e corretta imputazione contabile dei finanziamenti agevolati.

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