Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.
Cosa stabilisce la Legge 547/1952 riguardo ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 547/1952 è un provvedimento di convalidazione legislativa che ratifica due decreti presidenziali emanati d'urgenza nel dicembre 1951. Si applica specificamente alla gestione del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1951-52 e riguarda i prelevamenti straordinari effettuati dal fondo di riserva destinato alle spese impreviste. Il provvedimento convalida il Decreto Presidenziale n. 1624 del 18 dicembre 1951 (relativo a un prelevamento di 121.150.000 lire) e il Decreto Presidenziale n. 1625 del 22 dicembre 1951 (relativo a un prelevamento di 152.000.000 lire), per un totale di oltre 273 milioni di lire. In pratica, il Governo aveva già utilizzato questi fondi in via d'urgenza durante l'esercizio, e questa legge ne sancisce retroattivamente la legittimità, conferendole valore definitivo. Per i professionisti della contabilità pubblica, questo rappresenta un esempio di come le spese impreviste venissero gestite attraverso fondi di riserva e successivamente regolarizzate mediante convalidazione parlamentare, secondo le procedure previste dal Regio Decreto 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 maggio 1952, n. 547
Testo normativo
LEGGE n. 547/1952
# LEGGE 17 maggio 1952, n. 547
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi
dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 121.150.000 e di lire 152.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 547/1952 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e la gestione della contabilità generale dello Stato secondo il Regio Decreto 2440/1923. È rilevante per chi studia la storia della finanza pubblica italiana, le procedure di bilancio straordinario e i meccanismi di regolarizzazione delle spese d'urgenza nel settore pubblico.
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