Quali sono gli obblighi e i termini previsti dal Decreto-Legge 55/1983 per l'approvazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1983?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 55/1983 stabilisce disposizioni urgenti per la finanza locale italiana nell'anno 1983, imponendo ai comuni e alle province l'obbligo di deliberare i bilanci di previsione in pareggio entro il 31 maggio 1983. La normativa si applica a tutti gli enti locali territoriali e prevede che le deliberazioni, corredate da bilancio e certificato, siano trasmesse agli organi regionali di controllo entro dieci giorni dall'adozione. Un aspetto rilevante riguarda la rettifica delle certificazioni di bilancio relative agli anni 1978-1981: gli enti locali devono provvedere entro il 31 maggio 1983 a pena di decadenza, seguendo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno. Decorso tale termine perentorio, il Ministero dell'interno procede autonomamente alla definizione delle pendenze sulla base della documentazione disponibile, escludendo le partite in contestazione. La normativa inoltre rinvia alle modalità di controllo previste dal Decreto-Legge 702/1978 e stabilisce nuove scadenze per la presentazione dei conti consuntivi 1982 da parte dei tesorieri degli enti locali.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 55/1983
# DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55
## Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (1) Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983. (2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione. (3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 . (4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno. (5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione. (6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.
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Il Decreto-Legge 55/1983 è il riferimento normativo per bilanci comunali e provinciali, pareggio di bilancio e controlli regionali sulla finanza locale. Amministratori pubblici, segretari comunali e revisori dei conti lo consultano per comprendere obblighi di deliberazione, certificazioni di bilancio, trasferimenti erariali e contributi statali. La normativa disciplina anche le procedure di rettifica retroattiva e le competenze del Ministero dell'interno in materia di definizione delle pendenze amministrative.
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