Legge Non_Fiscale

Legge 55/2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi. (15G00073)

Pubblicato: 11/05/2015 In vigore dal: 06/05/2015 Documento ufficiale

Quali sono i tempi ridotti per ottenere lo scioglimento del matrimonio secondo la Legge 55/2015 e come si differenziano tra separazione contenzioso e consensuale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 55/2015 ha modificato significativamente i tempi per passare dalla separazione personale allo scioglimento del matrimonio, riducendoli drasticamente rispetto alla normativa precedente. Prima della riforma, era necessario attendere tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale; ora il termine è stato ridotto a dodici mesi nel caso di separazione contenzioso e a soli sei mesi nel caso di separazione consensuale. Questa riduzione si applica a tutti i coniugi che intendono sciogliere il matrimonio, indipendentemente dal fatto che il giudizio sia stato inizialmente contenzioso e successivamente trasformato in consensuale. La norma riguarda sia i divorzi per separazione precedente che quelli basati su altre cause previste dalla legge 898/1970, come condanne penali, vizi di mente o matrimoni non consumati. L'aspetto pratico più rilevante è che i tempi complessivi per completare un procedimento di divorzio si sono ridotti considerevolmente, con benefici sia per le coppie che per l'amministrazione della giustizia, anche se rimangono differenziati a seconda del consenso tra le parti.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 maggio 2015, n. 55

Testo normativo

LEGGE n. 55/2015 # LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 ## Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi. (15G00073) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2 ), dell' articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 , e agli articoli 570 , 572 e 643 del codice penale , in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; 2) nei casi in cui: a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo; e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 .».

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La Legge 55/2015 modifica i termini di scioglimento del matrimonio secondo la legge 898/1970, disciplinando separazione personale, separazione consensuale e separazione contenzioso. Avvocati matrimonialisti e notai consultano questa norma per i tempi di divorzio, gli effetti civili del matrimonio, la comunione tra coniugi e le procedure di omologazione della separazione consensuale.

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