Legge Contributi

Legge 560/1966

Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attivita' scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

Pubblicato: 26/07/1966 In vigore dal: 15/07/1966 Documento ufficiale

Quali sono i contributi che il Ministro delle poste e telecomunicazioni può concedere agli enti che svolgono attività scientifica in questo settore?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 560/1966 autorizza il Ministro per le poste e le telecomunicazioni a erogare contributi annuali a favore di enti e istituti che conducono attività scientifica o sperimentale nel campo postale e delle telecomunicazioni. L'importo inizialmente stabilito era di 25 milioni di lire annui, destinato a finanziare la ricerca e l'innovazione tecnologica in questi settori strategici. La norma rappresenta uno strumento di sostegno pubblico alla ricerca applicata, riconoscendo l'importanza dello sviluppo scientifico nelle comunicazioni. Con la Legge 355/1989, l'importo è stato incrementato a 200 milioni di lire a partire dall'anno finanziario 1989, evidenziando l'accresciuta priorità attribuita a queste attività di ricerca nel corso del tempo.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 luglio 1966, n. 560

Testo normativo

LEGGE n. 560/1966 # LEGGE 15 luglio 1966, n. 560 ## Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attivita' scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni. ((1)) ------------ La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall' articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560 , per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni".

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La Legge 560/1966 disciplina i contributi pubblici per la ricerca scientifica nel settore postale e delle telecomunicazioni, rappresentando un caso di finanziamento diretto a enti di ricerca. Gli amministratori di enti e istituti scientifici devono conoscere questa normativa per accedere ai fondi ministeriali destinati a progetti di innovazione tecnologica e sperimentazione nel comparto delle comunicazioni.

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