Legge Contabilità

Legge 560/1968

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Pubblicato: 10/05/1968 In vigore dal: 20/03/1968 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 560/1968 e quale decreto convalida?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 560/1968 è un atto di convalidazione parlamentare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 3 marzo 1965. Questo decreto riguardava il prelevamento di 550 milioni di lire dal fondo di riserva per le spese impreviste durante l'anno finanziario 1965. La convalidazione rappresenta l'approvazione formale da parte del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) di un atto presidenziale che era stato emanato in via straordinaria secondo l'articolo 42 del Regio Decreto 2440/1923. In pratica, il Governo aveva utilizzato il fondo di riserva per fronteggiare spese non preventivate, e successivamente il Parlamento ha ratificato questa decisione attraverso questa legge. L'atto assume rilevanza amministrativa e contabile poiché regola l'utilizzo delle risorse pubbliche e la gestione del patrimonio dello Stato secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 marzo 1968, n. 560

Testo normativo

LEGGE n. 560/1968 # LEGGE 20 marzo 1968, n. 560 ## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120 , concernente il prelevamento di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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La Legge 560/1968 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali in materia di amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale, con particolare riferimento ai fondi di riserva per spese impreviste e alla gestione del bilancio dello Stato. Amministratori pubblici e revisori contabili consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di prelevamento dai fondi di riserva e la procedura di ratifica parlamentare degli atti straordinari di spesa.

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