Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.
Cosa stabilisce la Legge 566/1968 e quale decreto convalida?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 566/1968 è un provvedimento di convalidazione parlamentare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 29 agosto 1966. Si tratta di un atto normativo che ratifica retroattivamente un prelevamento di fondi pubblici già effettuato dall'esecutivo. Il decreto convalidato riguarda il prelevamento di 460 milioni di lire dal fondo di riserva per le spese impreviste durante l'anno finanziario 1966, operazione effettuata secondo le procedure previste dal Regio Decreto 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. La convalidazione parlamentare trasforma un atto amministrativo straordinario in norma di legge, conferendogli piena validità retroattiva. Questo meccanismo era utilizzato quando il Governo doveva fronteggiare esigenze di bilancio non preventivate e ricorreva ai fondi di riserva, richiedendo successivamente l'approvazione del Parlamento per la regolarizzazione contabile.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 marzo 1968, n. 566
Testo normativo
LEGGE n. 566/1968
# LEGGE 20 marzo 1968, n. 566
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto
1966, n. 695, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695 , concernente il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 566/1968 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali in materia di amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale, con riferimento ai fondi di riserva per spese impreviste. È rilevante per chi studia la storia della finanza pubblica italiana, i meccanismi di bilancio dello Stato e la disciplina dei prelevamenti dai fondi di riserva secondo il Regio Decreto 2440/1923.
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