Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli.
Qual è la durata della proroga dell'abbuono sui diritti erariali delle scommesse ippiche concesso all'U.N.I.R.E. dalla legge 567/1961?
Spiegato da FiscoAI
La legge 567/1961 prolunga un beneficio fiscale precedentemente concesso all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), l'organismo che sovrintende all'allevamento e alle corse dei cavalli in Italia. Il beneficio consiste in uno sconto del 60% sui diritti erariali (imposte) dovuti sulle scommesse effettuate al totalizzatore e al libro durante le corse ippiche. Questo abbuono, originariamente previsto dalla legge 1109/1955, viene esteso dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1965, garantendo all'U.N.I.R.E. una riduzione significativa della pressione fiscale sulle scommesse gestite. La norma rappresenta un intervento di politica economica a favore del settore ippico nazionale, riconoscendo l'importanza dell'allevamento equino e della relativa industria delle corse. Per i gestori delle scommesse e per l'U.N.I.R.E., questa proroga costituisce una certezza normativa sulla continuità del beneficio fiscale per il quinquennio indicato.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 luglio 1961, n. 567
Testo normativo
LEGGE n. 567/1961
# LEGGE 1 luglio 1961, n. 567
## Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali
accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno
luogo nelle corse dei cavalli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell' articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 , sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1965.
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La legge 567/1961 disciplina l'abbuono dei diritti erariali sulle scommesse ippiche, un istituto di agevolazione fiscale rivolto all'U.N.I.R.E. che opera nel settore delle corse dei cavalli. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando affrontano questioni relative a imposte indirette, totalizzatore, scommesse al libro e benefici fiscali settoriali nel comparto ippico.
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