Legge Imposte_Indirette

Legge 57/1989

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti pretroliferi.

Pubblicato: 24/02/1989 In vigore dal: 23/02/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 57/1989 # DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57 ## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti pretroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate: a) da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; d) da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.

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