Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'.
Qual è l'oggetto della Legge 582/1971 e quale aumento di stanziamenti prevede?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 582/1971 riguarda l'aumento dei fondi destinati al sostegno delle imprese danneggiate o distrutte da calamità pubbliche. Nello specifico, interviene sulle provvidenze già previste dalla Legge 50/1952, che rappresentava il quadro normativo di riferimento per gli aiuti alle aziende colpite da disastri naturali o eventi pubblici straordinari. La norma si applica a imprese industriali, commerciali e artigiane, indipendentemente dalla loro dimensione, purché abbiano subito danni documentati da calamità pubbliche riconosciute. In termini pratici, l'articolo 1 eleva il limite di spesa da 6.050 milioni di lire a 7.050 milioni di lire, aumentando così le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti agevolati. Questo incremento di 1.000 milioni di lire rappresentava uno stanziamento significativo per l'epoca, destinato a essere iscritto nel bilancio del Ministero del Tesoro. Per commercialisti e aziende, la norma è rilevante poiché amplia le possibilità di accesso ai contributi pubblici per sinistri, facilitando la ricostruzione economica delle imprese colpite da eventi calamitosi.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 luglio 1971, n. 582
Testo normativo
LEGGE n. 582/1971
# LEGGE 19 luglio 1971, n. 582
## Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze
previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche,
a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane
danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , è elevato a lire 7.050 milioni. La maggiore spesa prevista dal precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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La Legge 582/1971 si colloca nel sistema di agevolazioni per calamità naturali e pubbliche, operando in coordinamento con la Legge 50/1952 e il Decreto-Legge 1334/1951. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare l'accesso a contributi pubblici, finanziamenti agevolati e provvidenze destinate a imprese danneggiate, considerando gli stanziamenti disponibili e i criteri di ammissibilità dei sinistri.
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