Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. (24G00016)
Quali sono le sanzioni amministrative previste dalla Legge 6/2024 per chi danneggia beni culturali o paesaggistici, e come vengono gestiti i proventi delle multe?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 6/2024 introduce sanzioni amministrative pecuniarie per chi distrugge, deteriora, deturpa o imbratta beni culturali e paesaggistici, sia propri che altrui. Le violazioni più gravi (distruzione, dispersione, deterioramento) sono punite con sanzioni da 20.000 a 60.000 euro, mentre le violazioni meno gravi (deturpamento, imbrattamento o uso pregiudizievole) comportano sanzioni da 10.000 a 40.000 euro. Queste sanzioni amministrative si aggiungono alle eventuali sanzioni penali già previste dal codice penale. L'autorità competente a irrogare le sanzioni è il prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione, che deve notificare il verbale entro 120 giorni dal fatto. Il trasgressore ha la possibilità di pagare in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica, salvo che non abbia già usufruito di questa facoltà negli ultimi cinque anni. I proventi delle sanzioni vengono versati al bilancio dello Stato e successivamente assegnati al Ministero della cultura per il ripristino prioritario dei beni danneggiati.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6
Testo normativo
LEGGE n. 6/2024
# LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6
## Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione,
deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies,
635 e 639 del codice penale. (24G00016)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. 2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000. 3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinchè siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2. 5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 . 7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
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La Legge 6/2024 disciplina le sanzioni amministrative per violazioni in materia di beni culturali e paesaggistici, introducendo importanti modifiche al sistema sanzionatorio. Professionisti del settore culturale, amministratori pubblici e consulenti legali devono conoscere le soglie sanzionatorie, i termini di notifica, la riduzione della sanzione e le modalità di destinazione dei proventi secondo la legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative.
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