Legge
Contabilita
Legge 604/1943
Modificazione dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale delle Stato. (043U0604)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 24 maggio 1943, n. 604
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 604/1943
# REGIO DECRETO 24 maggio 1943, n. 604
## Modificazione dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale delle Stato. (043U0604)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; Visto il R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, che arreca modificazioni agli articoli 333 e 334 del regolamento sopracitato; Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, recante modificazioni all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Il primo comma dell'art. 334 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, modificato col R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, e col R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, è sostituito dai seguenti: «Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1943-XXI Atti del Governo, registro n. 459, foglio 22. - MANCINI
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