Legge Contabilita

Legge 61/2019

Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (19G00068)

Pubblicato: 02/07/2019 In vigore dal: 02/07/2019 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto-Legge 61/2019 in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 61/2019, emanato il 2 luglio 2019, è una misura urgente volta a migliorare i conti pubblici attraverso il recupero di risparmi di spesa derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziate per l'attuazione del Decreto-Legge 4/2019 (il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100). Si applica all'anno 2019 e riguarda tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di quelle disposizioni. Il decreto prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguiti costituiscano economie di bilancio destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, con un obiettivo minimo di 1.500 milioni di euro. Concretamente, il Ministro dell'economia e delle finanze accantonava e rendeva indisponibili le dotazioni di bilancio secondo l'Allegato 1, potendo poi riallocarle tra i vari ministeri su richiesta, purché mantenesse la neutralità sui saldi pubblici. Aspetto rilevante per i commercialisti è che il decreto autorizza il Ministro a operare variazioni di bilancio con propri decreti, e prevede una rendicontazione entro il 15 settembre 2019 per verificare gli oneri effettivamente sostenuti, con possibilità di confermare o liberare gli accantonamenti tramite delibera del Consiglio dei ministri.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. 61

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 61/2019 # DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. 61 ## Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (19G00068) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle diposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Miglioramento dei saldi di finanza pubblica 1. Per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , costituiscono economie di bilancio o sono versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 2. Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l'anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 3. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28 , comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 12, comma 11 , del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , sono abrogate. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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