Quali sono le aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti stabilite dal Decreto-Legge 610/1964?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 610/1964 modifica il regime fiscale degli spiriti e degli alcoli in Italia, stabilendo un'aliquota uniforme di 60.000 lire per ogni ettanidro (unità di misura dell'alcole puro) alla temperatura di 15 gradi centigradi. Questa norma si applica sia all'imposta interna di fabbricazione che alla sovrimposta di confine sui prodotti importati dall'estero. La disposizione riguarda direttamente i produttori e gli importatori di spiriti, nonché le aziende che utilizzano alcoli nella preparazione di bevande (come vermut e marsala). Il decreto equipara completamente gli alcoli metilico, propilico e isopropilico all'alcole etilico di prima categoria, applicando loro la medesima tassazione. Questo intervento normativo rappresenta un tentativo di semplificazione e uniformazione del sistema fiscale sugli alcoli, che fino a quel momento era stato oggetto di numerose modifiche e agevolazioni temporanee.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 610
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 610/1964
# DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 610
## Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635 , convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388 , concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331 , concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino; Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127 , concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 ; Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , concernente proroga e modifica al regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 ; Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560 , concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991 , concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala; Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125 , concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210 , convertito, con modificazione, nella legge 24 giugno 1964, numero 418 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°, 36 del termometro centesimale. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di 1ª categoria.
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Il Decreto-Legge 610/1964 è il riferimento normativo per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, l'alcole etilico e gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, nonché per la sovrimposta di confine sui prodotti importati. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative alla tassazione delle bevande alcoliche, alle agevolazioni per la distillazione del vino e al regime fiscale degli alcoli destinati alla produzione industriale.
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