Modifiche all'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa
all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese
straordinarie.
Cosa autorizza la Legge 612/1960 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 612/1960 modifica l'articolo 2 della precedente legge 183/1958 e autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a utilizzare gli avanzi di gestione (i profitti non distribuiti) per finanziare spese straordinarie. In particolare, la norma consente all'ente di destinare fino a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1959-60, per coprire una maggiore spesa complessiva di 30 miliardi precedentemente autorizzata. Questa disposizione rappresenta un meccanismo di autofinanziamento che permette all'amministrazione dei monopoli di Stato di gestire in modo più flessibile i propri avanzi di bilancio, anziché versarli integralmente alle casse dello Stato. La norma è rilevante per comprendere come lo Stato italiano, negli anni Sessanta, gestiva le aziende pubbliche e autorizzava l'utilizzo dei loro utili per investimenti e spese straordinarie, rappresentando un precedente importante nella disciplina del bilancio delle amministrazioni autonome.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 giugno 1960, n. 612
Testo normativo
LEGGE n. 612/1960
# LEGGE 13 giugno 1960, n. 612
## Modifiche all'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa
all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese
straordinarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L' art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183 , è sostituito dal seguente: "Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 612/1960 riguarda l'utilizzo degli avanzi di gestione, l'autofinanziamento delle amministrazioni pubbliche e la gestione dei monopoli di Stato. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici consultano questa normativa per comprendere i principi di destinazione dei profitti, le spese straordinarie autorizzate e i limiti annuali di utilizzo degli avanzi di bilancio nelle amministrazioni autonome.
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