Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.
Quali categorie di lavoratori autonomi sono obbligate all'iscrizione all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo la Legge 613/1966?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 613/1966 estende l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a una categoria di lavoratori autonomi precedentemente esclusa: gli esercenti piccole imprese commerciali, gli ausiliari del commercio e altri lavoratori autonomi iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La norma rappresenta un importante ampliamento della protezione sociale, includendo anche i familiari coadiutori di questi lavoratori. L'obbligo di iscrizione rimane valido anche per coloro che hanno esercitato il diritto di opzione previsto dalla normativa precedente (DPR 184/1961). Per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati dalla legge, si applicano le norme del Regio Decreto-Legge 1827/1935, che costituisce il quadro normativo generale per l'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi. In pratica, questa legge ha rappresentato un passo fondamentale verso l'universalizzazione della copertura previdenziale, equiparando progressivamente i diritti dei commercianti e dei lavoratori autonomi a quelli dei dipendenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
Testo normativo
LEGGE n. 613/1966
# LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
## Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonchè ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente. L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 . Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.
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La Legge 613/1966 disciplina l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento a esercenti di piccole imprese commerciali, ausiliari del commercio e familiari coadiutori. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare gli obblighi contributivi, la posizione assicurativa e i diritti pensionistici dei clienti autonomi, in coordinamento con la normativa sulla malattia professionale e il sistema previdenziale generale.
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