Quali sono i principali obblighi del Governo secondo la Legge 62/2005 e quali sono i termini per l'attuazione delle direttive comunitarie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 62/2005, nota come "Legge comunitaria 2004", è uno strumento legislativo che disciplina l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B, entro un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Questa normativa riguarda principalmente i Ministeri competenti per materia, che devono coordinare l'implementazione delle direttive europee nel diritto interno italiano.
La procedura prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri parlamentari, con un termine di quaranta giorni per l'espressione del parere. Nel caso di direttive che prevedono sanzioni penali o di direttive specifiche elencate nel comma 4, è richiesta anche una relazione tecnica e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.
Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con le Regioni e le Province autonome: i decreti legislativi hanno natura sostitutiva e cedevole, perdendo efficacia quando le Regioni adottano proprie normative di attuazione nel rispetto dei vincoli comunitari. Il Ministro per le politiche comunitarie ha l'obbligo di informare periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle direttive, sia a livello centrale che regionale, garantendo trasparenza nei ritardi implementativi.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 aprile 2005, n. 62
Testo normativo
LEGGE n. 62/2005
# LEGGE 18 aprile 2005, n. 62
## Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE , 2003/20/CE , 2003/35/CE , 2003/42/CE , 2003/59/CE , 2003/85/CE , 2003/87/CE , 2003/99/CE , 2003/122/Euratom , 2004/8/CE , 2004/12/CE , 2004/17/CE , 2004/18/CE , 2004/22/CE , 2004/25/CE , 2004/35/CE , 2004/38/CE , 2004/39/CE , 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. ((9)) 5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 2007, N. 77 . 6. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. (6) ------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che il termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31 gennaio 2007. ------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 , per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 , relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonchè del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi."
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La Legge 62/2005 è il principale strumento di delegazione legislativa per l'attuazione delle direttive comunitarie in Italia, disciplinando decreti legislativi, termini di implementazione e procedure parlamentari. Consulenti legali e uffici legislativi la consultano per questioni relative a armonizzazione normativa, competenze regionali, sanzioni penali e conformità al diritto europeo. È fondamentale per comprendere il rapporto tra ordinamento comunitario, legislazione nazionale e autonomie territoriali.
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