Quali esenzioni contributive e riduzioni di contributi erano confermate dalla Legge 626/1966?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 626/1966 è una norma di proroga che estende temporaneamente le agevolazioni contributive già previste dal decreto-legge 706/1964. Si applica al periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1966, interessando i datori di lavoro e i soggetti obbligati al versamento dei contributi per le assicurazioni sociali. La legge conferma sia le esenzioni totali dai contributi che le riduzioni parziali delle aliquote contributive, senza modificarle ma semplicemente prorogandone l'efficacia per un ulteriore anno. In pratica, le aziende potevano continuare a beneficiare delle stesse agevolazioni già godute nel 1965, evitando aumenti contributivi durante il periodo di proroga. Questo tipo di norma era frequente negli anni '60 per sostenere il sistema previdenziale e alleggerire il carico fiscale sulle imprese in periodi di transizione normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 agosto 1966, n. 626
Testo normativo
LEGGE n. 626/1966
# LEGGE 6 agosto 1966, n. 626
## Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello
Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali
obbligatorie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonchè le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall' articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 , convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999 .
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La Legge 626/1966 riguarda le esenzioni contributive e le riduzioni di contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, istituti rilevanti per chi gestisce la contabilità del personale e gli adempimenti previdenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare le agevolazioni contributive applicabili nel periodo 1966, in relazione ai decreti-legge convertiti e alle proroghe normative sulla previdenza sociale.
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