Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. (15G00074
Quali accordi bilaterali tra Italia e Montenegro vengono ratificati con la Legge 63/2015 e quale è il loro scopo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 63/2015 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare due accordi bilaterali tra Italia e Montenegro, entrambi sottoscritti a Podgorica il 25 luglio 2013. Il primo accordo integra la Convenzione europea di estradizione del 1957, mentre il secondo integra la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. Questi accordi aggiuntivi hanno lo scopo di facilitare e agevolarne l'applicazione pratica tra i due Stati. La normativa riguarda direttamente le autorità giudiziarie, le forze di polizia e gli organi competenti in materia di cooperazione internazionale penale di entrambi i paesi. In pratica, gli accordi semplificano i procedimenti di estradizione e di assistenza giudiziaria, rimuovendo ostacoli procedurali e creando meccanismi più efficienti per la collaborazione tra Italia e Montenegro in materia penale. Questo è particolarmente rilevante per i professionisti del diritto penale internazionale e per gli operatori della giustizia che devono gestire procedimenti che coinvolgono cittadini o fatti legati a entrambi i paesi.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 maggio 2015, n. 63
Testo normativo
LEGGE n. 63/2015
# LEGGE 6 maggio 2015, n. 63
## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e
Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a
Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e
Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a
facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
(15G00074)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013; b) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
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La Legge 63/2015 riguarda la cooperazione giudiziaria internazionale, l'estradizione e l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Montenegro, disciplinando l'applicazione delle Convenzioni europee del 1957 e 1959. Avvocati penalisti, magistrati e consulenti legali internazionali consultano questa normativa per questioni di rogatoria internazionale, mandati di arresto europei e procedure di estradizione bilaterale.
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