Quali sono i provvedimenti previsti dalla Legge 635/1954 per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali negli anni 1953 e 1954?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 635/1954 rappresenta un intervento straordinario dello Stato per supportare i Comuni e le Province che non riescono a raggiungere l'equilibrio economico dei propri bilanci, nonostante abbiano già applicato i mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente (articoli 332 e 336 del Testo Unico 1934). La norma si applica agli enti locali in difficoltà finanziaria e prevede due strumenti principali: contributi in capitale fino a quattro miliardi di lire per l'anno 1953 e la possibilità di utilizzare eventuali rimanenze da leggi precedenti di sostegno finanziario. Per i disavanzi non coperti dai contributi statali, gli enti possono ricorrere all'assunzione di mutui, autorizzati dal Ministro dell'Interno in accordo con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, sulla base delle proposte della Commissione centrale per la finanza locale. I mutui concessi sono disciplinati dalle norme del decreto legislativo luogotenenziale del 1945, che ne regolano le modalità di erogazione e rimborso, garantendo così un quadro normativo coerente per il finanziamento straordinario degli enti locali.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 agosto 1954, n. 635
Testo normativo
LEGGE n. 635/1954
# LEGGE 9 agosto 1954, n. 635
## Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali
degli anni 1953 e 1954.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177 . In favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .
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La Legge 635/1954 disciplina i contributi statali e i mutui per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, rappresentando uno strumento di perequazione finanziaria tra enti locali. Commercialisti e revisori dei conti degli enti locali consultano questa norma per comprendere le modalità di copertura dei disavanzi di bilancio, l'utilizzo dei fondi straordinari e le procedure autorizzative presso i Ministeri competenti per l'assunzione di mutui.
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