Legge Contributi

Legge 644/1981

Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla societa' concessionaria del sistema aeroportuale della capitale.

Pubblicato: 14/11/1981 In vigore dal: 11/11/1981 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 644/1981 riguardo al rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 644/1981 modifica parzialmente l'articolo 4 della Legge 985/1977 per regolare il rimborso dei costi sostenuti da "Aeroporti di Roma" nella gestione del sistema aeroportuale capitolino. La norma assegna alla società per azioni un importo residuo di 56 miliardi di lire, già stanziato negli stati di previsione del Ministero dei Trasporti per gli anni 1978 e 1979, a titolo di contributo definitivo e risolutivo. Questo contributo rappresenta una tacitazione totale delle pretese della società per gli oneri economici e finanziari sostenuti e da sostenere in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa precedente. La legge esclude espressamente ogni altro contributo statale futuro per lo stesso titolo, imponendo alla società l'obbligo di gestire autonomamente e regolarizzare direttamente i rapporti di concessione e appalto ancora pendenti, nonché di stipulare apposite convenzioni entro tre mesi per i servizi non gestiti direttamente.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 novembre 1981, n. 644

Testo normativo

LEGGE n. 644/1981 # LEGGE 11 novembre 1981, n. 644 ## Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla societa' concessionaria del sistema aeroportuale della capitale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico A parziale modifica del disposto dell' articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985 , nel testo sostituito dall' articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151 , l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni "Aeroporti di Roma". L'erogazione dell'importo sopra indicato è effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società, per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985 , nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299 , e con l'obbligo, per la società "Aeroporti di Roma", di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo. I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società "Aeroporti di Roma" devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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La Legge 644/1981 riguarda il finanziamento pubblico e i contributi statali per società concessionarie di servizi aeroportuali, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti di concessione, degli oneri economici e finanziari, e alla tacitazione delle pretese creditizie. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a contributi pubblici, regolarizzazione di rapporti contrattuali pendenti e definizione di obblighi gestionali per società pubbliche e società per azioni nel settore dei trasporti e delle infrastrutture.

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