Legge Non_Fiscale

Legge 646/1996

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Pubblicato: 23/12/1996 In vigore dal: 20/12/1996 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 20 dicembre 1996, n. 646

Testo normativo

LEGGE n. 646/1996 # LEGGE 20 dicembre 1996, n. 646 ## Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 , così come prorogato dall' articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538 , entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo ed all'art. 1: - Il testo dell' art. 2 della legge n. 499/1992 recante: "Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 , e successive modificazioni", è il seguente: "Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall' art. 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538 .

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