Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, gia' prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36.
Quali termini vengono prorogati dalla Legge 648/1979 per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 648/1979 interviene sulla regolarizzazione delle posizioni assicurative di determinate categorie di lavoratori dipendenti, prorogando i termini già previsti da normative precedenti. In particolare, estende di 90 giorni i termini stabiliti dagli articoli 2 e 8 della Legge 252/1974 (già prorogati dalla Legge 4/1977), nonché i termini dell'articolo 5 della Legge 36/1974 e dell'articolo 6 della Legge 214/1971. La norma si applica a lavoratori dipendenti che necessitavano di regolarizzare la loro posizione contributiva presso gli enti previdenziali, offrendo loro una finestra temporale aggiuntiva per adempiere agli obblighi assicurativi. Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, questa proroga rappresentava un'opportunità per sanare posizioni irregolari senza incorrere in sanzioni, a condizione che la regolarizzazione avvenisse entro il nuovo termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 dicembre 1979, n. 648
Testo normativo
LEGGE n. 648/1979
# LEGGE 19 dicembre 1979, n. 648
## Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni
assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, gia'
prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252,
31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4 , sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall' articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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La Legge 648/1979 riguarda la regolarizzazione delle posizioni assicurative e contributive di lavoratori dipendenti, con riferimento agli obblighi previdenziali presso gli enti di previdenza sociale. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane la consultano per comprendere le scadenze di sanatoria e le modalità di regolarizzazione retroattiva delle contribuzioni, in relazione alle norme sulla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
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