Quali sono le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi secondo il Decreto-Legge 65/1951 e cosa prevede in merito al benzolo?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 27 febbraio 1951, n. 65 modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi e abolisce l'imposta di fabbricazione sul benzolo. La norma stabilisce aliquote differenziate di imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine per vari prodotti petroliferi, calcolate per quintale, con variazioni significative a seconda della destinazione d'uso (combustibile in caldaie, forni o motori) e delle caratteristiche fisiche del prodotto (densità, composizione). Ad esempio, la benzina è tassata a L. 10.500 per quintale, mentre gli oli greggi destinati a combustibile in caldaie e forni hanno un'aliquota ridotta di L. 110 per quintale. Per i prodotti derivati da lignite, torba e schisti è previsto uno sconto del 30% sulle aliquote ordinarie. La norma rappresenta un intervento di politica fiscale su materie prime strategiche per l'economia industriale del dopoguerra, con particolare attenzione alla differenziazione tra usi energetici e altri impieghi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1951, n. 65
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 65/1951
# DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1951, n. 65
## Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e abolizione
dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464 , che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni; Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79; Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso: Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione del catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271): Oli greggi di petrolio, naturali: 1) da usare direttamente come combu- stibili (voce della tariffa 271-a)-1): Per quintale alfa) nelle caldaie e nei forni.. L. 110 beta) nei motori................. " 3.000 2) per altri usi (voce 271-a)-3).... " 5.000 Benzina (voce 271 -b-1)............... " 10.500 Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2).. " 8.400 Petrolio (voce 271-b)-3).............. " 8.000 Oli da gas: 1) da usare direttamente come combu- stibili (voce 271-b)-4-alfa): I) con densita da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C............... " 4.800 II) con densita superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C............... " 3.000 2) per altri usi (voce 271-b)-4-be- ta)..................................... " 4.800 Lubrificanti: 1) oli bianchi (voce 271-b)-5-alfa). " 11.300 2) altri (voce 271-b)-5-beta)....... " 9.000 Residui della lavorazione (voce 271-b) -6): alfa) da usare direttamente come combustibili: I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni: A) densi...................... " 110 B) fluidi..................... " 110 piu L. 28,80 per ogni unita percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20% ma non il 30 % per quintale; II) nei motori.................... " 3.000 gamma) per altri usi........... " 5.000 Vaselina (voce 273): a) naturale......................... " 2.500 b) artificiale, a base di paraffina. " 5.680 Paraffina solida (voce 274)........... " 680 Cera minerale (voce 277): a) greggia (ozocerite greggia)...... " 180 b) raffinata (ceresina)............. " 460 Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze. Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.
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Il Decreto-Legge 65/1951 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e l'abolizione dell'imposta sul benzolo, rappresentando un intervento normativo fondamentale per chi opera nel settore energetico e petrolifero. Commercialisti e aziende del settore devono considerare le aliquote differenziate per destinazione d'uso, le tolleranze tecniche sulle caratteristiche dei prodotti e gli abbuoni previsti per materie prime alternative, elementi rilevanti per la corretta determinazione del carico fiscale e della conformità alle norme doganali.
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