Quali tributi e quali periodi di imposta sono interessati dalla definizione agevolata prevista dal Decreto-Legge 660/1973?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 660/1973 introduce un meccanismo di definizione agevolata per le pendenze tributarie relative a periodi di imposta chiusi prima del 1° gennaio 1974. La norma riguarda specificamente l'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, oltre alle imposte sui redditi dei fabbricati, incluse sovrimposte e addizionali. Questo provvedimento si applica solo alle imposte non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del decreto.
Il contribuente interessato deve presentare una domanda unica e complessiva all'ufficio delle imposte competente, pena la nullità della richiesta, che deve includere tutte le pendenze relative allo stesso tributo. La domanda doveva essere presentata entro il 28 febbraio 1974, salvo specifiche eccezioni previste per fusioni e trasformazioni di società, che potevano presentare domande distinte per periodi antecedenti e successivi all'evento.
La norma non si applica alla determinazione delle rendite catastali né alle imposte dovute in qualità di sostituto d'imposta. Un aspetto rilevante è che il D.P.R. 834/1973 ha successivamente concesso amnistia per i reati tributari relativi ai tributi indicati nel decreto-legge, favorendo così la regolarizzazione delle posizioni.
Per commercialisti e aziende, questo decreto rappresenta un'occasione storica di definizione delle vecchie pendenze tributarie, anche se ormai scaduta nei termini originari, ma rimane importante per comprendere l'evoluzione della normativa tributaria italiana e le modalità di gestione delle controversie fiscali.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 660
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 660/1973
# DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 660
## Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4. La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione. La domanda salvo quanto disposto dall'art. 4, deve essere presentata o spedita entro ((il 28 febbraio 1974)) all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo , terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati nè per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta. ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ".
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Il Decreto-Legge 660/1973 disciplina la definizione agevolata di pendenze tributarie per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare, imposta sulle società e imposte sui redditi, rappresentando un precedente importante per i successivi condoni e sanatorie fiscali. Commercialisti e consulenti tributaristi lo consultano per comprendere i meccanismi storici di regolarizzazione delle posizioni debitorie e l'applicazione dell'amnistia tributaria prevista dal D.P.R. 834/1973.
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