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Legge 660/1973

Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Pubblicato: 07/11/1973 In vigore dal: 05/11/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 660

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 660/1973 # DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 660 ## Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4. La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione. La domanda salvo quanto disposto dall'art. 4, deve essere presentata o spedita entro ((il 28 febbraio 1974)) all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo , terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati nè per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta. ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ".

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