Legge Non_Fiscale

Legge 672/1996

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.

Pubblicato: 03/01/1997 In vigore dal: 31/12/1996 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672

Testo normativo

LEGGE n. 672/1996 # LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672 ## Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 1 . Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione"; b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione"; c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5; d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", è inserita la seguente: "regionale"; e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati). - 1.-5. (Omissis). 6. La dichiarazione di cui all' art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione". - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati). - 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarità. 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. 5. (Abrogato dalla presente legge)". - Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n. 515/1993 , come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 2.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 672/1996 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1996

Rettifica della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1… Direttiva UE 0009 Rettifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembr… Direttiva UE 0071 Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pront… Decreto Ministeriale 708 Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative. Decreto Ministeriale 707 Regolamento recante norme per la con cessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria… Decreto Ministeriale 706