Qual è lo scopo della Legge 675/1957 e quali fonti di finanziamento utilizza per le liquidazioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 675/1957 autorizza una spesa complessiva di 10.200 miliardi di lire per finanziare le liquidazioni di enti e società disciplinate dalla Legge 1404/1956. Il finanziamento proviene da cinque fonti diverse gestite presso la Tesoreria centrale: viveri importati (3.500 milioni), prodotti industriali e commerciali (1.000 milioni), prodotti petroliferi (500 milioni), medicinali (300 milioni) e proventi da alienazione di residuati bellici (4.900 milioni). Questi importi vengono trasferiti a un apposito capitolo di bilancio del Ministero del Tesoro e confluiscono in un conto di Tesoreria dedicato. Le somme così raccolte servono a coprire gli interventi finanziari e i disavanzi degli enti in liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 1404/1956. Il Ministro del Tesoro riceve delega per effettuare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 luglio 1957, n. 675
Testo normativo
LEGGE n. 675/1957
# LEGGE 31 luglio 1957, n. 675
## Autorizzazione della spesa di L. 10.200.000.000 per le liquidazioni
da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi da prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro: a) gestione viveri importati . . . . . . . . . . . milioni 3.500 b) gestione prodotti industriali e commerciali di importazione. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 c) gestione prodotti petroliferi d'importazione. . " 500 d) gestione medicinali di importazione . . . . . . " 300 e) proventi realizzati con l'alienazione residuati di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.900 Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle società messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari e le coperture di disavanzo considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 675/1957 riguarda autorizzazioni di spesa, gestioni di importazione, residuati di guerra e liquidazioni di enti pubblici secondo la normativa del dopoguerra. È rilevante per comprendere i meccanismi di finanziamento straordinario e le coperture di disavanzo nel bilancio dello Stato italiano del periodo post-bellico, nonché l'utilizzo di proventi da alienazioni patrimoniali per finalità di risanamento finanziario.
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