Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077.
Cosa autorizza la Legge 68/1957 al Governo in materia di dazi doganali e fino a quando?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 68/1957 prolunga fino al 31 dicembre 1958 l'autorizzazione già concessa al Governo dalla legge del 1949 di sospendere o ridurre i dazi doganali vigenti. Questa proroga rientra in un processo di adeguamento della tariffa doganale italiana agli standard internazionali, in particolare alla nomenclatura della Convenzione di Bruxelles del 1950. Il Governo riceve inoltre ampi poteri per modificare, aggiungere o sopprimere disposizioni preliminari, voci e note della tariffa doganale, al fine di renderla coerente con gli accordi internazionali e le esigenze commerciali. Tuttavia, esiste un vincolo importante: le modificazioni non possono mai determinare l'applicazione di dazi superiori a quelli già previsti dalla tariffa generale. Questa normativa riguarda principalmente le imprese esportatrici e importatrici, nonché i consulenti doganali e commercialisti che assistono le aziende nelle operazioni di commercio estero.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 marzo 1957, n. 68
Testo normativo
LEGGE n. 68/1957
# LEGGE 6 marzo 1957, n. 68
## Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi
doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e
modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954,
n. 1077.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La disposizione dell' art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie: a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ; b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa; c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali. Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.
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La Legge 68/1957 disciplina la sospensione e riduzione dei dazi doganali, l'adeguamento della tariffa doganale italiana alla nomenclatura internazionale e l'armonizzazione con gli accordi commerciali internazionali. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a tariffe doganali, classificazione merceologica, tributi su importazioni ed esportazioni, e conformità agli obblighi derivanti da convenzioni internazionali.
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