Legge Imposte_Indirette

Legge 68/1957

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077.

Pubblicato: 18/03/1957 In vigore dal: 06/03/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 marzo 1957, n. 68

Testo normativo

LEGGE n. 68/1957 # LEGGE 6 marzo 1957, n. 68 ## Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La disposizione dell' art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie: a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 ; b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa; c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali. Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

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