Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per
corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed
agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del
Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.
Quale compenso autorizza la Legge 689/1952 per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante l'esercizio finanziario 1950-51?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 689/1952 autorizza una spesa aggiuntiva di 400 milioni di lire destinata al pagamento dei compensi dovuti all'Istituto di emissione (Banca d'Italia), alle aziende di credito e agli uffici postali per l'attività di collocamento dei buoni del Tesoro ordinari. Si tratta di una norma che estende al periodo 1950-51 le disposizioni già previste dalla Legge 322/1950, che aveva regolamentato i compensi per gli esercizi precedenti (1948-49 e 1949-50). Il Ministro del Tesoro è autorizzato a corrispondere questi compensi secondo le modalità e le lettere a) e b) specificate nella legge precedente, garantendo così una continuità nella remunerazione dei servizi di intermediazione finanziaria. La norma rappresenta un intervento di bilancio dello Stato per riconoscere adeguatamente il ruolo degli intermediari finanziari nella gestione del debito pubblico attraverso i buoni del Tesoro.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 giugno 1952, n. 689
Testo normativo
LEGGE n. 689/1952
# LEGGE 13 giugno 1952, n. 689
## Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per
corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed
agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del
Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Analogamente a quanto disposto nell' art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322 , concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-51, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322 . La corresponsione di detti compensi sarà effettuata con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.
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La Legge 689/1952 disciplina i compensi per il collocamento di buoni del Tesoro ordinari, interessando direttamente l'Istituto di emissione, le aziende di credito e gli uffici postali come intermediari finanziari. Commercialisti e consulenti che operano nel settore finanziario e nel debito pubblico consultano questa normativa per comprendere le modalità di remunerazione dei servizi di intermediazione e le autorizzazioni di spesa nel bilancio dello Stato italiano del dopoguerra.
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