Legge Imposte_Indirette

Legge 699/1985

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 06/12/1985 In vigore dal: 06/12/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1985, n. 699

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 699/1985 # DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1985, n. 699 ## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 64.163 a L. 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , ripristinata temporaneamente con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 43.694 a L. 51.745 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.416,30 a L. 7.221,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 10.000 a L. 11.250 e da L. 11.635 a L. 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.233 a L. 4.614, da L. 4.880 a L. 5.337 e da L. 13.252 a L. 14.733 per quintale. 6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell' articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , e del successivo articolo 10, sostituito con l' articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777 .

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