Quali sono gli interventi dello Stato nel finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie secondo il Decreto-Legge 706/1964?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 706/1964 rappresenta un intervento straordinario dello Stato italiano per assumere il finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1964. La norma riguarda principalmente tre ambiti: l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e il Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Lo Stato interviene con contributi straordinari complessivi per coprire i deficit di gestione di questi istituti previdenziali.
Per l'assicurazione contro la tubercolosi, lo Stato stanzia 47,4 miliardi di lire, ripartiti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (70%) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (30%). Per l'assicurazione contro la disoccupazione viene previsto un ulteriore contributo straordinario di 6,1 miliardi di lire, mentre per il contributo di solidarietà a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono stanziati 9,7 miliardi di lire.
Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni riceve un contributo straordinario aggiuntivo di 6,8 miliardi di lire. Questi interventi rappresentano misure eccezionali per garantire la continuità dei servizi previdenziali e assicurativi in un periodo di difficoltà finanziaria degli istituti gestori.
Un aggiornamento successivo (D.L. 1353/1964) ha prorogato le disposizioni fino al 31 dicembre 1965, estendendo quindi il periodo di applicazione di questi finanziamenti straordinari dello Stato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 706/1964
# DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706
## Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di
assicurazioni sociali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 16 e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l' art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonchè l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell' art. 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692 , sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47,4 miliardi, da ripartirsi ai titoli sopra indicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi. Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall' art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dall' art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201 , lo Stato concorre al finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi. Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall' art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi. Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall' art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , dall' art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , dall' articolo 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250 e dall' art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , lo Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1964, n. 1353 , convertito senza modificazioni dalla L. 19 febbraio 1965, n. 27 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell' art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 , convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999 , restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma."
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Il Decreto-Legge 706/1964 disciplina i contributi straordinari dello Stato per assicurazioni sociali obbligatorie, tubercolosi, disoccupazione e previdenza sociale. Consulenti del lavoro e esperti di previdenza lo consultano per comprendere gli interventi pubblici nel finanziamento dell'INPS, INAM e dei Fondi di adeguamento pensionistico, nonché la ripartizione dei contributi tra diversi istituti gestori.
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