Legge
Imposte Locali
Legge 707/1927
Autorizzazione alla Camera di commercio di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale entro il limite massimo di L. 0.75 per ogni 100 lire di reddito netto commerciale e industriale. (027U0707)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 707
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 707/1927
# REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 707
## Autorizzazione alla Camera di commercio di Roma ad applicare
l'aliquota di imposta camerale entro il limite massimo di L. 0.75 per
ogni 100 lire di reddito netto commerciale e industriale. (027U0707)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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