Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 197
Quali sono le esclusioni dalle agevolazioni tributarie per il Mezzogiorno secondo la Legge 707/1978?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 707/1978 fornisce norme interpretative che chiariscono l'ambito di applicazione delle agevolazioni tributarie previste per il Mezzogiorno. In particolare, la legge stabilisce che le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del DPR 1523/1967 (richiamato dal DPR 601/1973) e degli articoli 101, 102 e 105 del DPR 218/1978 non si applicano alle cliniche e alle case di cura. Questa esclusione riguarda specificamente le strutture sanitarie private, che quindi non possono beneficiare dei vantaggi fiscali riservati alle imprese operanti nel Mezzogiorno. La norma rappresenta un'interpretazione autentica volta a delimitare il perimetro soggettivo dei beneficiari, escludendo dal regime agevolato il settore della sanità privata. Per commercialisti e aziende operanti nel Sud Italia, questa disposizione è rilevante in fase di verifica della qualificazione per accedere alle agevolazioni, poiché attività sanitarie anche se localizzate nel Mezzogiorno rimangono escluse dai benefici tributari previsti dalla normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 ottobre 1978, n. 707
Testo normativo
LEGGE n. 707/1978
# LEGGE 31 ottobre 1978, n. 707
## Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli
101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , richiamate dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura. Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 707/1978 è fondamentale per interpretare correttamente le agevolazioni tributarie per il Mezzogiorno, in particolare per quanto riguarda l'esclusione di cliniche e case di cura dai benefici previsti dal DPR 1523/1967 e dal DPR 218/1978. Consulenti fiscali e commercialisti devono considerare questa norma quando valutano l'accesso ai regimi agevolativi per imprese meridionali, distinguendo tra attività industriali e commerciali ammesse e strutture sanitarie escluse.
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