Legge 710/1941
Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni. (041U0710)
Cosa prevedeva la Legge 710/1941 riguardo alle cancellerie giudiziarie e le contravvenzioni stradali?
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Riferimento normativo
LEGGE 8 luglio 1941, n. 710
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 710/1941 riguardava il riparto dei proventi da contravvenzioni stradali tra enti locali e cancellerie giudiziarie, disciplinando la quota spettante alle amministrazioni giudiziarie. Questo istituto di finanziamento delle cancellerie attraverso percentuali su sanzioni amministrative è stato successivamente eliminato dalla riforma del 2008-2009, modificando il sistema di allocazione delle risorse tra province, comuni e strutture giudiziarie.