Legge Imposte_Locali

Legge 710/1941

Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni. (041U0710)

Pubblicato: 02/08/1941 In vigore dal: 08/07/1941 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 luglio 1941, n. 710

Testo normativo

LEGGE n. 710/1941 # LEGGE 8 luglio 1941, n. 710 ## Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni. (041U0710) Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))

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