Legge Redditi Società

Legge 72/1983

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

Pubblicato: 23/03/1983 In vigore dal: 19/03/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Testo normativo

LEGGE n. 72/1983 # LEGGE 19 marzo 1983, n. 72 ## Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , prorogato dall' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .

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