Legge Imposte Indirette

Legge 721/1958

Estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.

Pubblicato: 25/07/1958 In vigore dal: 23/07/1958 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto-Legge 721/1958 in materia di estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 721/1958 autorizza l'estrazione anticipata dello spirito da vino precedentemente depositato in magazzini fiduciari con benefici fiscali. La norma si applica ai distillatori di vino che avevano accantonato spirito secondo i decreti-legge del 1957 (nn. 69 e 812), beneficiando delle agevolazioni fiscali temporanee previste per incentivare la distillazione vinicola. La disposizione consente, su richiesta degli interessati, di estrarre in tutto o in parte la quantità di spirito eccedente il primo quarto, ottenuto dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se alterati o acescenti, purché riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria. In pratica, gli imprenditori del settore vinicolo potevano anticipare il prelievo dello spirito depositato, superando i vincoli temporali originariamente previsti, per far fronte alla minore produzione di spirito di seconda categoria verificatasi nell'esercizio finanziario in corso. Questa misura rappresentava un'agevolazione straordinaria e temporanea, motivata da esigenze di urgenza economica nel settore.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 luglio 1958, n. 721

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 721/1958 # DECRETO-LEGGE 23 luglio 1958, n. 721 ## Estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331 ; Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee e straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457 ; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 ; Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 ; Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 , concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e le acqueviti di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307 ; Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 , concernente, fra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopperire alla minore produzione di spirito di seconda categoria verificatasi nel decorso esercizio finanziario; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 È concessa, su richiesta degli interessati, la estrazione anticipata, in tutto od in parte, della quantità di spirito, eccedente il primo quarto, ottenuta dalla distillazione dei vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, che risulti depositata in magazzini fiduciari coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812 , rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031 .

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Il Decreto-Legge 721/1958 disciplina le agevolazioni fiscali temporanee per la distillazione del vino, il regime dei magazzini fiduciari e l'imposta di fabbricazione sugli spiriti. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore agroalimentare e vinicolo consultano questa norma per comprendere i benefici fiscali straordinari, l'estrazione anticipata di spirito accantonato e le modalità di gestione dei depositi vincolati presso l'Amministrazione finanziaria.

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