Legge Contabilita

Legge 724/1994

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicato: 30/12/1994 In vigore dal: 23/12/1994 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 724/1994 in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e ticket farmaceutici?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 724/1994 introduce significative modifiche al sistema di esenzione dal pagamento dei ticket sanitari e farmaceutici, riducendo gli importi a carico dei cittadini e ampliando le categorie esenti. In particolare, modifica i limiti di reddito per l'esenzione: per i cittadini under 6 e over 65 anni il limite è fissato a 70 milioni di lire annuali, mentre per i titolari di pensioni minime over 60 anni e i disoccupati il limite è di 16 milioni di lire (incrementabile fino a 22 milioni con coniuge e ulteriore milione per figlio a carico). La norma introduce anche esenzioni totali per specifiche categorie: portatori di patologie neoplastiche maligne, pazienti in attesa di trapianto, titolari di pensioni sociali, invalidi di guerra e grandi invalidi. Per quanto riguarda i farmaci, l'esenzione opera esclusivamente per quelli in classe A, mentre i cittadini esenti (ad eccezione di invalidi di guerra, grandi invalidi per servizio, invalidi civili al 100% e grandi invalidi del lavoro) rimangono comunque tenuti al pagamento di una quota fissa di 3.000 lire per singola confezione e 6.000 lire per prescrizioni multiple. La legge prevede inoltre controlli sulla regolarità delle prescrizioni e sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione, con sanzioni penali per le violazioni.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Testo normativo

LEGGE n. 724/1994 # LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 ## Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Esenzioni) 1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni". 2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , la parola "100.000" è sostituita dalla seguente "70.000". 3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è sostituito dai seguenti: "16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991. 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale . 16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984 "". 4. È confermata l'esenzione disposta dall' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984 . AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 gennaio 1995 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .

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La Legge 724/1994 disciplina il sistema di ticket sanitario, esenzioni dal pagamento delle prestazioni farmaceutiche e diagnostiche, e i limiti di reddito per l'accesso alle agevolazioni. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare i requisiti di reddito dei nuclei familiari, le categorie protette (invalidi civili, pensionati al minimo, disoccupati) e le modalità di dichiarazione dell'esenzione. È rilevante anche per aziende e datori di lavoro che gestiscono benefit sanitari e assistenza farmaceutica ai dipendenti.

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