Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.
Quali agevolazioni prevede la Legge 738/1978 per il trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 738/1978 converte in legge il decreto-legge 576/1978, disciplinando le modalità di trasferimento del portafoglio assicurativo e del personale delle compagnie di assicurazione sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La norma si applica specificamente alle imprese di assicurazione in crisi sistemica, facilitando il passaggio ordinato dei contratti e dei dipendenti verso altre società assicurative. La principale agevolazione introdotta riguarda l'estensione dei termini di pagamento dei premi: il decreto può prorogare fino a 45 giorni il termine ordinario previsto dal codice civile (articolo 1901, secondo comma) per i premi o le rate scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di liquidazione. Questa misura consente ai clienti delle compagnie in difficoltà di beneficiare di una dilazione nei pagamenti, riducendo il rischio di interruzione della copertura assicurativa durante la fase critica di trasferimento del portafoglio.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 24 novembre 1978, n. 738
Testo normativo
LEGGE n. 738/1978
# LEGGE 24 novembre 1978, n. 738
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del
portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in
liquidazione coatta amministrativa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con la seguente modificazione: All'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto può prorogare a 45 giorni il termine di cui all' articolo 1901, secondo comma, del codice civile , per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 738/1978 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 738/1978 è il riferimento normativo per le agevolazioni nel trasferimento di portafoglio assicurativo, liquidazione coatta amministrativa e proroga dei termini di pagamento dei premi secondo il codice civile. Consulenti assicurativi e gestori di crisi aziendali la consultano per disciplinare la continuità contrattuale, la tutela dei contraenti e le modalità di subentro tra imprese di assicurazione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.