Legge Imposte_Indirette

Legge 754/1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

Pubblicato: 30/08/1957 In vigore dal: 12/08/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 12 agosto 1957, n. 754

Testo normativo

LEGGE n. 754/1957 # LEGGE 12 agosto 1957, n. 754 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 , concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni: All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle parole: "I prezzi ufficiali di vendita". L'art. 6 è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - GAVA - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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