Che converte in legge il R. decreto 22 dicembre 1910, n. 873, col quale viene stabilito il regime delle tare per gli olii minerali di resina e di catrame ammessi al dazio convenzionale di L. 16 il quintale (013U0756)
Qual era il regime delle tare applicabile agli olii minerali di resina e catrame secondo la Legge 756/1913?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 756/1913 convertiva in legge un Regio Decreto del 1910 che disciplinava il trattamento doganale degli olii minerali di resina e di catrame. Questa normativa stabiliva le modalità di calcolo delle tare (gli scarti e le perdite di peso) per questi prodotti quando erano sottoposti al dazio convenzionale di 16 lire al quintale. La legge si applicava agli importatori e ai commercianti di questi specifici prodotti minerali, regolando come doveva essere calcolato il peso effettivo imponibile per il pagamento dei dazi doganali. In pratica, prevedeva regole tecniche per determinare quale parte del peso lordo potesse essere considerata "tara" e quindi non soggetta a tassazione doganale. Questa normativa era rilevante per le aziende operanti nel settore petrolifero e chimico che importavano o commerciavano questi materiali, poiché influenzava direttamente il costo finale dei dazi da versare.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 giugno 1913, n. 756
Testo normativo
LEGGE n. 756/1913
# LEGGE 25 giugno 1913, n. 756
## Che converte in legge il R. decreto 22 dicembre 1910, n. 873, col
quale viene stabilito il regime delle tare per gli olii minerali di
resina e di catrame ammessi al dazio convenzionale di L. 16 il
quintale (013U0756)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 756/1913 riguarda il regime doganale, le tare su olii minerali e il dazio convenzionale, concetti fondamentali per chi opera nel commercio internazionale di prodotti petroliferi e chimici. Importatori e commercialisti consultavano questa normativa per questioni di classificazione doganale, calcolo dei dazi all'importazione e determinazione della base imponibile secondo le convenzioni tariffarie internazionali.
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