Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.
Cosa stabilisce la Legge 762/1964 riguardo ai contrassegni di Stato per i recipienti di bevande alcoliche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 762/1964 è un provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 611/1964 del 29 luglio 1964, che modifica il regime dei prezzi dei contrassegni di Stato. Questi contrassegni erano marchi di controllo applicati sui recipienti contenenti prodotti alcolici specifici: spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut e altri vini aromatizzati. La norma riguarda direttamente i produttori e i commercianti di bevande alcoliche, nonché l'amministrazione dello Stato responsabile del controllo fiscale su questi prodotti. Il provvedimento interviene esclusivamente sulla componente economica, modificando il costo dei contrassegni obbligatori che garantivano l'autenticità e la tracciabilità dei prodotti sottoposti a regime fiscale speciale. Per le aziende del settore beverage, questa legge rappresentava un adeguamento dei costi amministrativi legati alla commercializzazione di alcolici, incidendo sulla struttura dei prezzi di produzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 settembre 1964, n. 762
Testo normativo
LEGGE n. 762/1964
# LEGGE 15 settembre 1964, n. 762
## Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611,
concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per
recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti,
estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611 , concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Milano, addì 15 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 762/1964 è il riferimento normativo per il controllo fiscale sui contrassegni di Stato applicati a spiriti, liquori e vini aromatizzati, disciplinando gli obblighi di tracciabilità e i costi amministrativi per i produttori. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere il regime tributario storico delle bevande alcoliche, le accise e i sistemi di marcatura obbligatoria dei prodotti sottoposti a monopolio o controllo statale.
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